Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6282/2025.
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6282 torna ad occuparsi della retribuzione durante il periodo di ferie annuali. In particolare tratta della questione del riconoscimento del diritto a percepire, durante il periodo di ferie, una retribuzione comprensiva non solo delle componenti fisse ma anche delle indennità variabili legate alle sue mansioni.
La decisione si inserisce nel solco delle interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e affronta il delicato tema dell’inclusione, nella retribuzione feriale, di specifiche indennità previste dai contratti collettivi e aziendali.
Il Caso in Esame
Il ricorrente, un dipendente di Trenitalia con mansioni di macchinista, aveva richiesto il riconoscimento del diritto a percepire, durante il periodo di ferie, una retribuzione comprensiva non solo delle componenti fisse ma anche dell’ indennità di utilizzazione professionale variabile e dell’ indennità per assenza dalla residenza. Queste voci, secondo il lavoratore, avrebbero dovuto essere calcolate sulla base della media dei compensi percepiti nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie.
Mentre il Tribunale aveva accolto le domande del lavoratore, la Corte d’Appello di Torino aveva riformato la decisione, ritenendo non applicabile la giurisprudenza europea invocata dal ricorrente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del lavoratore, su questi principi:
- La nozione europea di retribuzione feriale: La retribuzione spettante durante le ferie deve essere equivalente a quella percepita durante i periodi lavorativi ordinari. Questo principio è sancito dall’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (art. 31), come interpretati dalla CGUE in numerose sentenze (ex plurimis CGUE 20.1.200Schult Hof e altri) Inclusione delle indennità variabili: La Corte ha stabilito che le indennità richieste dal ricorrente devono essere incluse nella retribuzione feriale in quanto intrinsecamente collegate alle mansioni svolte dal lavoratore. Tali voci non possono essere considerate occasionali né rimborsi spese.
- Effetto deterrente: Una retribuzione inferiore durante le ferie potrebbe dissuadere il lavoratore dall’esercitare il proprio diritto al riposo annuale, in contrasto con gli obiettivi del legislatore europeo volti a garantire un’effettiva tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
- Vincolatività delle sentenze della CGUE: La Corte ha sottolineato che i giudici nazionali sono tenuti a conformarsi alle interpretazioni fornite dalla CGUE, che costituiscono parte integrante del diritto dell’Unione Europea.
La sentenza in esame si pone nel solco tracciate d precedenti decisioni quali Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 12/02/2025, n. 3565; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 10/02/2025, n. 3401; Cass. civ., Sez. lavoro, Or. 25850/204 Cass. Sez. Sez. Civ. Ordinanza, 02/02/2025, n. 2487 secondo la quale oltre che la normativa europea violerebbe anche l’art. 2109 c.c.
La tesi Contraria, rappresentata, dalla Corte d’Appello di Napoli n. 342 del 3.3.2025, e Tribunale Bari 22.4.2024 valorizzano i seguenti principi:
Autonomia negoziale: Le contrattazione collettiva, in quanto espressione dell’autonomia negoziale delle parti sociali, può legittimamente stabilire quali componenti della retribuzione siano computabili durante il periodo di ferie. Inoltre, alcune indennità, come quella per l’assenza dalla residenza e la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale (IUP), potrebbero essere considerate accessorie o compensative, legate a specifiche condizioni lavorative che non si verificano durante il periodo di ferie.
Occasionalità delle indennità: Le voci richieste dal lavoratore avrebbero natura accessoria o compensativa e non sarebbero direttamente connesse all’espletamento delle mansioni.
Impatto economico limitato: L’esclusione di tali voci dalla retribuzione feriale non comporterebbe un effetto dissuasivo significativo per il lavoratore nel godimento delle ferie, essendo la differenza retributiva fosse marginale. Al contrario, potrebbe comportare un aumento dei costi per i datori di lavoro, soprattutto nei settori in cui la retribuzione è fortemente caratterizzata da elementi variabili.
Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione n. 6282/2025 rappresenta un ulteriore passo verso l’armonizzazione tra diritto nazionale e diritto europeo in materia di lavoro. Essa riafferma il principio secondo cui il lavoratore deve godere durante le ferie dello stesso trattamento economico percepito nei periodi lavorativi ordinari. Tuttavia, resta evidente la necessità di un dialogo costruttivo tra le parti sociali per adeguare i contratti collettivi ai principi europei senza pregiudicare la sostenibilità economica delle imprese. In questo senso, la sentenza costituisce un monito sia per i datori di lavoro sia per i sindacati affinché adottino soluzioni contrattuali conformi al quadro normativo europeo.