Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 11854/2024: Quale CCNL Applicare nelle Cooperative Sociali che Vincono Appalti Pubblici?


Introduzione


La sentenza n. 11854/2024 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, affronta una questione cruciale per le cooperative sociali e per il mondo del lavoro in generale: quale contratto collettivo nazionale (CCNL) deve essere applicato ai lavoratori impiegati da una cooperativa sociale di tipo B che si aggiudica un appalto pubblico nel settore ambientale.


Sintesi dei fatti

La vicenda riguarda una Coop. Sociale, che applicava, in un appalto per la raccolta di rifiuti urbani, ai lavoratori il CCNL Cooperative Sociali.

Un lavoratore, lamentando il mancato riconoscimento dei minimi salariali del contratto di settore (nel caso di specie il CCNL Servizi Ambiente) aveva ottenuto, nei primi due gradi di giudizio, il riconoscimento del diritto a percepire le differenze retributive sulla base del CCNL più favorevole.

La cooperativa ha allora interposto ricorso per Cassazione eccependo la libertà di scelta del contratto collettivo di lavoro in nome della libertà sindacale ex art. 39 della Costituzione e della libertà imprenditoriale ex art. 41 Costituzione.. Asseriva, inoltre, che bandi si parlava di ccnl del settore servizi ambientali e che anche il ccnl per cooperative sociali attiene al settore, atteso che lo scopo delle cooperative è quello di inserire al lavoro soggetti fragili, e ciò può avvenire anche nei servizi ambientali.


Motivazioni della Corte di Cassazione


La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso della cooperativa, che sosteneva la legittimità dell’applicazione del CCNL Cooperative Sociali anche per i lavoratori “normodotati” impiegati in appalti pubblici, in virtù della libertà di autodeterminazione contrattuale e della specificità mutualistica delle cooperative sociali. La cooperativa contestava la decisione della Corte d’Appello di Bologna, che aveva invece confermato l’applicazione del CCNL del settore dei servizi ambientali, considerato più rappresentativo e coerente con l’attività svolta. Questo anche in forza del fatto che i bandi e gli atti di gara avevano individuato nel ccnl Federambiente quale punto di riferimento del trattamento economico e normativo da assicurare al personale occupato nell’appalto.


Principi di diritto affermati

Obbligo di applicazione del CCNL di settore: L’art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) applicabile ratione tempore, impone all’affidatario di osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si eseguono le prestazioni. Analoga previsione è contenuta nell’art. 30, comma 4, d.lgs. n. 50/2016..

Libertà contrattuale e specificità delle cooperative sociali: La Corte riconosce la libertà sindacale e di autodeterminazione contrattuale (art. 39 Cost.) e la specificità delle cooperative sociali, ma sottolinea che la scelta del CCNL deve comunque rispettare il principio di coerenza con l’attività svolta e la maggiore rappresentatività del contratto di settore.


Implicazioni pratiche


La sentenza chiarisce che, negli appalti pubblici, la cooperativa sociale non può applicare il proprio CCNL (quello delle cooperative sociali) quando il bando di gara e la normativa di riferimento impongono l’applicazione del CCNL di settore, come quello dei servizi ambientali. Questo principio tutela i lavoratori, garantendo loro un trattamento economico e normativo più favorevole e coerente con l’attività svolta.


Conclusioni


La sentenza della Corte di Cassazione n. 11854/2024 rappresenta un punto di riferimento per la giurisprudenza in materia di appalti pubblici e lavoro nelle cooperative sociali. Sancisce che, in caso di appalto pubblico, la cooperativa sociale è tenuta ad applicare il CCNL di settore indicato dal bando, a tutela dei diritti dei lavoratori e della concorrenza leale tra imprese.


Massima della sentenza (principio di diritto affermato):


Negli appalti pubblici, la cooperativa sociale è tenuta ad applicar tra imprese, anche quando si tratti di lavoratori “normodotati” e non solo di soggetti svantaggiati

Corte di Cassazione n. 11854/2024 Commento alla Sentenza

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