Le pesanti conseguenze di un licenziamento legittimo nel merito, ma inficiato dalla mancanza della preventiva contestazione.
Capita ancora, nonostante la norma sia stata introdotta da oramai cinquant’anni (art. 7 L. 300/70), di imbattersi in licenziamenti disciplinari comminati senza la preventiva contestazione.
L’assenza dell’avvio della procedura è dovuta talvolta alla mancanza di conoscenza della norma; altre per l’eccessiva precipitazione emotiva (magari nell’imminenza di un furioso alterco fra datore di lavoro e dipendente); altre volte nella convinzione che non sia necessaria trattandosi di una violazione esorbitante e contraria al minimo etico o ai doveri fondamentali, come ad esempio i casi in cui il dipendente si renda artefice, di furti, o di atti di danneggiamento volontari; o di atti lesivi alla persona ecc.
In realtà, fattispecie come le ultime considerate, consentono di avviare il procedimento disciplinare anche in mancanza di affissione del codice disciplinare, ma non di oltrepassare l’iter procedurale.
In realtà, fattispecie come le ultime considerate, consentono di avviare il procedimento disciplinare anche in mancanza di affissione del codice disciplinare, ma non di oltrepassare l’iter procedurale.
Il panorama di riferimento per la fattispecie è il seguente. L’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) al secondo comma vieta al datore di lavoro di adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza aver preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La Corte Costituzionale è intervenuta, nel corso degli anni, per specificare che fra i provvedimenti disciplinari cui fa riferimento tale legge vanno ricompresi non solo quelli conservativi ma anche quelli del licenziamento (Corte Cost., 30/11/1982, n. 204); e che la procedura deve essere adottata anche quando l’imprenditore ha meno di sedici dipendenti. (Corte Cost., 25/07/1989, n. 427).
La Corte di Cassazione è più volte intervenuta per chiarire che il licenziamento intimato per mancanze del lavoratore ha natura ontologicamente disciplinare; ne consegue che in tali casi, esiste sempre l’obbligo di preventiva contestazione dell’addebito (cfr. sin da Cass., sez. lav., sent. 19.6.1998, n. 6135; cfr. Cass., sez. un., sent. 26.4.1994, n. 3965).
In buona sostanza, si può affermare che ad esclusione dei licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova o per motivi economici (procedura di mobilità o giustificato motivo oggettivo) occorre sempre avviare un procedimento disciplinare prima di assegnare il provvedimento espulsivo.